29 Settembre 2007 - CIRCOLARE N° 02/2007 - COMUNICAZIONI

A TUTTE LE IMPRESE

AGLI STUDI DI CONSULENZA

                   Loro sedi

   

Per venire incontro alle esigenze operative delle imprese in un’ ottica di collaborazione mirata a sfrondare, laddove possibile, ogni sovraesposizione documentale, la Cassa ha recentemente adottato alcuni provvedimenti di natura semplificativa. Affinché tali novità trovino piena applicazione e producano, di conseguenza, i benefici attesi, è necessario che si presti la massima attenzione e la massima scrupolosità nelle comunicazioni poiché  il mancato rispetto di questi elementi vanifica ogni azione diretta in tal senso.

La necessità, pertanto, di razionalizzare alcuni aspetti del rapporto contrattuale deve parallelamente coniugarsi con una fondamentale disponibilità, da parte del mondo delle imprese e dei loro consulenti, ad assolvere ogni tipo di richiesta considerandola non come fine a se stessa, ma come elemento indispensabile per mantenere una costante regolarità del rapporto con la Cassa nell’interesse superiore dell’utenza.

E’ sulla base di queste considerazioni che s’ intende fornire un quadro completo sia delle novità introdotte che delle procedure già in essere ma scarsamente applicate, nonché alcune indicazioni operative riguardanti temi attinenti le modalità di tenuta del rapporto con la scrivente.

 

 

  • DENUNCIA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI

dal prossimo mese di ottobre (competenza denuncia 09/2007) la denuncia mensile dei lavoratori occupati che attualmente viene consegnata o spedita in copia firmata dall’impresa, non dovrà più essere inoltrata alla Cassa.

   

 

  • DENUNCE MALATTIA/INFORTUNIO

dal gennaio 2006, tali denunce non debbono più essere inviate in quanto sostituite dal MUT . Difatti, lo stesso prevede alcuni campi specifici la cui compilazione è però indispensabile per il riconoscimento del diritto al rimborso. Rimane comunque confermato l’obbligo, a carico dell’impresa, di presentare i certificati medici e le buste paga relativi ai lavoratori per i quali è richiesta la prestazione tenendo tuttavia presente che gli uffici, in mancanza, non procederanno più ad alcuna richiesta di integrazione documentale. Ciò escluderà, di fatto, ogni possibilità di rimborso.

 

 

  • TABELLE PAGHE E CONTRIBUTI

per evitare l’applicazione di paghe non aggiornate e la conseguente impossibile compilazione della denuncia MUT (il server è costantemente aggiornato con i parametri retributivi di volta in volta in vigore ed effettua un controllo automatico sulla congruità di questi ultimi)) la Cassa ha messo a disposizione sul proprio sito www.cassaedile.vt.it  tutte le informazioni necessarie per evitare tale disguido. Le tabelle paghe riportate, sono periodicamente aggiornate in relazione alle variazioni contrattuali intervenute.

 

  • DURC PER LAVORI PRIVATI

troppo spesso si assiste a richieste plurime di DURC per lavori privati da parte della stessa impresa. Si rammenta che nel caso di lavori privati, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) ha validità trimestrale. Pertanto, durante tale periodo, l’impresa può richiedere all’apposito ufficio presso la Cassa tante ristampe per quanti sono i cantieri da attivare senza dover, ogni volta, fare una richiesta di nuovo certificato allo Sportello Unico Previdenziale.

 

 

  • INDICAZIONE DEI CANTIERI NELLA DENUNCIA MENSILE

si è rilevato che molte imprese non indicano correttamente, sulla denuncia mensile, i cantieri con la rispettiva mano d’opera impiegata. In merito, si evidenzia che con la recente entrata in vigore delle norme sulla valutazione della congruità contributiva (vd. art.3, comma 1 lett.h), punti 2. e 3. del D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 25, comma 3, della Legge 18 aprile 2005, n. 62”)  le Casse Edili dovranno necessariamente applicare in fase di istruttoria del DURC tali criteri i quali avranno comunque come costante riferimento il singolo cantiere e non l’insieme dei cantieri attivi. Ne consegue che l’impresa dovrà prestare la massima attenzione nell’indicazione analitica dei cantieri e, di riflesso, dei lavoratori occupati presso ognuno pena la emissione di una certificazione negativa.

 

  • RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EX  art. 29 LEGGE 341/95

   

il D.L. 4 luglio 2006 n. 233, convertito nella legge 3 agosto 2006 n. 248 ha introdotto nell’art. 36/bis, comma 8, importanti modifiche in merito alla riduzione contributiva dell’11,50% prevista dall’art. 29 del d.l. n. 244/95 convertito nella Legge 8 agosto 1995 n. 341.

Alla luce del citato art. 36/bis l’agevolazione compete alle imprese edili che:

 

1)       siano in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;

2)       non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel periodo di un quinquennio precedente l’applicazione della riduzione contributiva.

 

Per ottenere la riduzione contributiva, le imprese edili interessate debbono presentare un’ autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti sopra illustrati. Il relativo modulo è direttamente scaricabile dai siti internet di Inps ed Inail. Tali Isituti provvederanno, poi, obbligatoriamente a svolgere un’indagine a campione per la verifica delle menzionate autodichiarazioni coinvolgendo la Cassa Edile.

Pertanto, per l’anno 2006 nessuna richiesta di certificazione deve essere inoltrata alla Cassa in quanto sostituita dall’autodichiarazione. 

 

  • POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

Sempre in riferimento alla necessità di semplificazione e snellimento delle procedure, la Cassa sta predisponendo l’operazione P.E.C. (Posta Elettronica Certificata). La PEC è il servizio di posta elettronica che consente di inviare e ricevere documentazione elettronica, con un elevato livello di sicurezza, e di dare valore legale al processo di consegna dei messaggi nel rispetto della normativa vigente. Per attivare il servizio PEC, occorre che il destinatario del messaggio (o del documento) abbia la propria casella di posta elettronica certificata. Per far ciò, la Cassa svolgerà nei prossimi giorni un’azione di monitoraggio presso le imprese ed i consulenti per verificare la disponibilità ad implementare tale servizio che  metterà, poi, gratuitamente a disposizione degli interessati. Dopo un breve periodo di sperimentazione che terminerà presumibilmente il prossimo mese di giugno 2008, sarà reso obbligatorio. Si sottolinea, infine, che la PEC è utile anche per la trasmissione di documenti alle PP.AA. le quali, dal 1° ottobre 2006, sono obbligate a dotarsi di tale strumento.

 

Si segnala, infine, che è attivo il nuovo portale della Cassa con molteplici ed interessanti novità. La veste grafica  è stata realizzata tenendo conto, in modo particolare, le esigenze dell’utenza. Difatti è stato ripreso il periodico “Cassa Edile Informa” che verrà redatto in forma elettronica ed aggiornato costantemente con le novità del settore. Presto saranno anche inviati i codici personali per l’accesso alla parte riservata alle imprese che potranno così verificare, in qualsiasi momento, la propria situazione contributiva nei confronti della Cassa. L’accesso sarà consentito anche al consulente dell’ impresa.  Si consiglia, infine, di utilizzare – per ogni tipo di corrispondenza non legale con i singoli uffici– lo specifico link presente sul portale. All’accesso saranno richiesti alcuni dati identificativi e comparirà un menù a tendina con tutti i servizi della Cassa alla quale ci si può rivolgere. E’ comunque sempre attivo l’indirizzo info@cassaedile.vt.it

   

Distinti saluti.                                                                                 

Il Direttore
(Dario Cuccodoro)
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