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| 29 Settembre 2007 - CIRCOLARE N° 02/2007 - COMUNICAZIONI | |
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A TUTTE LE IMPRESE
AGLI STUDI DI CONSULENZA
Loro sedi |
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Per venire incontro alle esigenze operative delle imprese in un’ ottica di collaborazione
mirata a sfrondare, laddove possibile, ogni sovraesposizione documentale, la Cassa
ha recentemente adottato alcuni provvedimenti di natura semplificativa. Affinché
tali novità trovino piena applicazione e producano, di conseguenza, i benefici attesi,
è
necessario che si presti la massima attenzione e la massima scrupolosità nelle
comunicazioni poiché il mancato rispetto
di questi elementi vanifica ogni azione diretta in tal senso.
La necessità, pertanto, di razionalizzare alcuni aspetti del rapporto contrattuale
deve parallelamente coniugarsi con una fondamentale disponibilità, da parte del
mondo delle imprese e dei loro consulenti, ad assolvere ogni tipo di richiesta considerandola
non come fine a se stessa, ma come elemento indispensabile per mantenere una costante
regolarità del rapporto con la Cassa nell’interesse superiore dell’utenza.
E’ sulla base di queste considerazioni che s’ intende fornire un quadro completo
sia delle novità introdotte che delle procedure già in essere ma scarsamente applicate,
nonché alcune indicazioni operative riguardanti temi attinenti le modalità di tenuta
del rapporto con la scrivente.
dal prossimo mese di ottobre (competenza denuncia 09/2007) la denuncia mensile dei
lavoratori occupati che attualmente viene consegnata o spedita in copia firmata
dall’impresa,
non dovrà
più essere inoltrata alla Cassa.
dal gennaio 2006, tali denunce non debbono più essere inviate in quanto sostituite
dal MUT . Difatti, lo stesso prevede alcuni campi
specifici la cui compilazione
è però indispensabile per il riconoscimento del diritto al rimborso. Rimane comunque
confermato l’obbligo, a carico dell’impresa, di presentare i certificati medici
e le buste paga relativi ai lavoratori per i quali è richiesta la prestazione tenendo
tuttavia presente che gli uffici, in mancanza, non procederanno più ad alcuna richiesta
di integrazione documentale. Ciò escluderà, di fatto, ogni possibilità di rimborso.
per evitare l’applicazione di paghe non aggiornate e la conseguente impossibile
compilazione della denuncia MUT (il server è costantemente aggiornato con i parametri
retributivi di volta in volta in vigore ed effettua un
controllo automatico sulla
congruità di questi ultimi)) la Cassa ha messo a disposizione sul proprio sito
www.cassaedile.vt.it tutte le informazioni necessarie per evitare
tale disguido.
Le tabelle paghe riportate, sono periodicamente aggiornate in relazione
alle variazioni contrattuali intervenute.
troppo spesso si assiste a richieste plurime di DURC per lavori privati da parte
della stessa impresa. Si rammenta che nel caso di lavori privati, il Documento Unico
di Regolarità Contributiva (Durc) ha validità trimestrale. Pertanto, durante tale
periodo, l’impresa può richiedere all’apposito ufficio presso la Cassa tante ristampe
per quanti sono i cantieri da attivare senza dover, ogni volta, fare una richiesta
di nuovo certificato allo Sportello Unico Previdenziale.
si è rilevato che molte imprese non indicano correttamente, sulla denuncia mensile, i cantieri con la rispettiva mano d’opera impiegata. In merito, si evidenzia che con la recente entrata in vigore delle norme sulla valutazione della congruità contributiva (vd. art.3, comma 1 lett.h), punti 2. e 3. del D.Lgs. 31 luglio 2007 n. 113 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 25, comma 3, della Legge 18 aprile 2005, n. 62”) le Casse Edili dovranno necessariamente applicare in fase di istruttoria del DURC tali criteri i quali avranno comunque come costante riferimento il singolo cantiere e non l’insieme dei cantieri attivi. Ne consegue che l’impresa dovrà prestare la massima attenzione nell’indicazione analitica dei cantieri e, di riflesso, dei lavoratori occupati presso ognuno pena la emissione di una certificazione negativa.
il D.L. 4 luglio 2006 n. 233, convertito nella legge 3 agosto 2006 n. 248 ha introdotto
nell’art. 36/bis, comma 8, importanti modifiche in merito alla riduzione contributiva
dell’11,50% prevista dall’art. 29 del d.l. n. 244/95 convertito nella Legge 8 agosto
1995 n. 341. Alla luce del citato art. 36/bis l’agevolazione compete alle imprese edili che:
1)
siano in possesso dei requisiti per il rilascio della
certificazione della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse
Edili;
2)
non abbiano riportato condanne passate in giudicato per
violazione delle normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
nel periodo di un quinquennio precedente l’applicazione della riduzione contributiva.
Per ottenere la riduzione contributiva, le imprese edili interessate debbono presentare
un’ autodichiarazione
che attesti il possesso dei requisiti sopra illustrati. Il relativo modulo è direttamente
scaricabile dai siti internet di Inps ed Inail. Tali Isituti provvederanno, poi,
obbligatoriamente a svolgere un’indagine a campione per la verifica delle menzionate
autodichiarazioni coinvolgendo la Cassa Edile. Pertanto, per l’anno 2006 nessuna richiesta di certificazione deve essere inoltrata alla Cassa in quanto sostituita dall’autodichiarazione.
Sempre in riferimento alla necessità di semplificazione e snellimento delle procedure, la Cassa sta predisponendo l’operazione P.E.C. (Posta Elettronica Certificata). La PEC è il servizio di posta elettronica che consente di inviare e ricevere documentazione elettronica, con un elevato livello di sicurezza, e di dare valore legale al processo di consegna dei messaggi nel rispetto della normativa vigente. Per attivare il servizio PEC, occorre che il destinatario del messaggio (o del documento) abbia la propria casella di posta elettronica certificata. Per far ciò, la Cassa svolgerà nei prossimi giorni un’azione di monitoraggio presso le imprese ed i consulenti per verificare la disponibilità ad implementare tale servizio che metterà, poi, gratuitamente a disposizione degli interessati. Dopo un breve periodo di sperimentazione che terminerà presumibilmente il prossimo mese di giugno 2008, sarà reso obbligatorio. Si sottolinea, infine, che la PEC è utile anche per la trasmissione di documenti alle PP.AA. le quali, dal 1° ottobre 2006, sono obbligate a dotarsi di tale strumento.
Si segnala, infine, che è attivo il nuovo portale della Cassa con molteplici ed interessanti novità. La veste grafica è stata realizzata tenendo conto, in modo particolare, le esigenze dell’utenza. Difatti è stato ripreso il periodico “Cassa Edile Informa” che verrà redatto in forma elettronica ed aggiornato costantemente con le novità del settore. Presto saranno anche inviati i codici personali per l’accesso alla parte riservata alle imprese che potranno così verificare, in qualsiasi momento, la propria situazione contributiva nei confronti della Cassa. L’accesso sarà consentito anche al consulente dell’ impresa. Si consiglia, infine, di utilizzare – per ogni tipo di corrispondenza non legale con i singoli uffici– lo specifico link presente sul portale. All’accesso saranno richiesti alcuni dati identificativi e comparirà un menù a tendina con tutti i servizi della Cassa alla quale ci si può rivolgere. E’ comunque sempre attivo l’indirizzo info@cassaedile.vt.it
Distinti saluti. |
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Il Direttore (Dario Cuccodoro) |
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