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Con
la circolare 115/2009 l'Inps, Istituto nazionale di previdenza sociale, ha
introdotto le istruzioni operative sulla riduzione
contributiva dell’11,50% prevista per il
settore edile.
Lo
sgravio è stato introdotto dalla legge 341/1995, modificata in seguito dalla
legge 247/2007.
Per quest’anno il d.m. 16 luglio 2009, emanato dal Ministero del lavoro e da
quello dell’economia, ha confermato il bonus dell’11,50%. Ogni anno il Governo,
infatti, conferma o ridetermina con decreto entro il 31 luglio la misura della
riduzione contributiva
Esiste inoltre un meccanismo di salvaguardia in base al quale, in assenza di
decreto ministeriale, si applica l’aliquota dell’anno precedente che opera dal
31 luglio fino all’emanazione del provvedimento. La percentuale può essere
variata sulla base dei conguagli degli Istituti previdenziali.
Le agevolazioni si applicano sulla parte di contribuzione a carico dei datori di
lavoro, escluse quelle relative al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
Ne
beneficiano gli operai impiegati con un contratto di 40 ore settimanali,
escludendo quindi quelli a tempo parziale.
Non sono interessati dal bonus i lavoratori che beneficiano di altre
agevolazioni contributive, che sono assunti dalle liste di mobilità o sono
inquadrati con contratti di inserimento.
I datori di lavoro per potersi avvalere della detrazione devono essere in
possesso dei requisiti per il rilascio del Durc, e nei cinque anni precedenti
non devono aver subito condanne passate in giudicato per la violazione delle
norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
L’Inps ha predisposto un modello per la dichiarazione delle responsabilità. I
dati trasmessi sono vincolanti per la concessione della riduzione contributiva.
In caso
di non veridicità delle informazioni è infatti previsto il recupero delle somme
indebitamente fruite.
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