04 Febbraio 2008 - IMPONIBIITA' FISCALE CONTRIBUTO CASSA EDILE (2,52%) - DETERMINAZIONE AI FINI DEL CONGUAGLIO FISCALE
 

Prot. n. 0521

Viterbo, 16 Gennaio 2008

Circolare n. 01/2008

A TUTTE LE IMPRESE
               Loro Sedi

 

Oggetto: Imponibilità fiscale contributo Cassa Edile (2,52%) - Determinazione ai fini del conguaglio fiscale.

 

La vigente disciplina tributaria prevede che la quota del contributo in oggetto a carico dell'impresa (2,10%) - depurata dell'incidenza percentuale delle spese di gestione e di alcune presazioni erogate dalla Cassa - costituisca reddito imponibile per il lavoratore da assoggettare a ritenuta in occasione del conguaglio di fine anno.
A seguito delle opportune verifiche amministrative eseguite a tale scopo, è stato accertato che per l'anno 2007 la quota a carico dell'impresa  non costituisce imponibile ai fini fiscali per il lavoratore.

Infine si ritiene opportuno ricordare che nell'esecuzione delle operazioni di conguaglio di cui trattasi, le imprese dovranno detrarre in ogni caso dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali la quota dello 0,42% a carico del lavoratore.

 

Distinti saluti

IL DIRETTORE
(Dario Cuccodoro)


LA MODULISTICA, LE TABELLE DEI MINIMI PAGA E QUANT'ALTRO UTILE AI FINI DEL RAPPORTO CON LA CASSA E' DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cassaedile.vt.it
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